I caratteri essenziali dell'operazione di cartolarizzazione dei crediti, delineati dall'art. 1 della legge 130/99, possono essere così fissati:
a) la cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari esistenti o futuri, eventualmente individuati in blocco, ad una società che ha per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione;
b) l'emissione da parte di tale società (o anche di una diversa) di titoli di credito destinati a finanziare l'acquisto del portafoglio crediti ceduto;
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